Si definisce Welfare Aziendale l’insieme di benefit e prestazioni che, superando la componente meramente monetaria della retribuzione, è finalizzato a migliorare la sicurezza e il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.
Investire nel benessere dei dipendenti per far crescere l'azienda, il territorio, la comunità.
VANTAGGI:
Aumento del potere d’acquisto
Contributi aziendali, sconti, promozioni, convenzioni
Incremento della produttività aziendale
I servizi welfare sono un potente fattore di motivazione. A parità di valore, generano un riconoscimento superiore ai tradizionali incentivi salariali. Diminuzione del turnover e dell’assenteismo
Risparmio sul costo del personale
Significativi vantaggi fiscali delle iniziative di Welfare Aziendale; art.51 – art.100 del TUIR
Fidelizzazione delle risorse
Aumentano l’attrattività dell’azienda sul mercato del lavoro e la sua capacità di fidelizzare le risorse
Miglior conciliazione tra lavoro e vita privata
Numerosi servizi a supporto soprattutto di donne e genitori per migliorare la gestione del tempo extra-lavorativo, favoriscono la permanenza dei più senior e l’inserimento dei giovani
Immagine-Reputazione
Valorizzazione del ruolo sociale dell’Azienda nel territorio di appartenenza e rafforzamento dell’immagine e reputazione nel mercato
LE ORIGINI:
La leva fiscale rappresenta per le imprese il più importante incentivo per introdurre politiche retributive in grado di generare situazioni win-win fra impresa e lavoratore grazie alla “semplice” esclusione da reddito di lavoro dipendente di alcune categorie di c.d. fringe benefits (benefici accessori).
È a partire dagli anni Settanta, con l’introduzione in Italia, dei primi buoni pasto, e successivamente dei cosiddetti, buoni regalo, che il welfare aziendale inizia ad assumere le fattezze di quello che oggi conosciamo.
Il TUIR (d.P.R. n. 917/1986) codifica norme risalenti al 1973, ovvero al d.P.R. n. 597/1973, recante Istruzioni e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’art. 51 del TUIR interviene sulla disciplina in questione ampliando il novero dei compensi esclusi dall’imponibile, includendovi tra l’altro il c.d. “welfare aziendale”.
In particolare; le deroghe previste dal legislatore riguardanti le “somministrazioni di vitto” (art. 51, comma 2, lett. c) e (pur non essendo rivolta a soddisfare esigenze e contemperare interessi meritevoli di tutela) la “cessione di beni e/o prestazione di servizi di valore complessivo non superiore 258,23 euro nel periodo d’imposta” (art. 51, comma 3), hanno finito per costituire la principale porta di accesso al welfare aziendale per la generalità delle imprese.
I NUOVI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE, NASCE IL WELFARE 2.0:
Le politiche del lavoro in materia di welfare aziendale e di retribuzione variabile legata ai risultati hanno incontrato una decisa accelerazione a partire dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di bilancio 2016) e dalla successiva Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232
Questi interventi hanno reso strutturale l'istituto del premio di risultato (PdR) e introdotto la possibilità di usufruire della totale esenzione fiscale e contributiva (nei limiti di legge) per un variegato insieme di beni, prestazioni e servizi di utilità sociale (ivi compresi quelli di cui all'art. 100 Tuir) riconosciuti alla popolazione aziendale non solo su base volontaria/occasionale, bensì anche attraverso accordo collettivo/regolamento aziendale (Piano Welfare Aziendale).