Il più diffuso, semplice, flessibile e, per certi aspetti, ancora il più potente tra gli strumenti di integrazione del reddito e difesa del potere di acquisto, a disposizione delle aziende; rappresenta, da quasi quarant’anni, la soluzione ideale per migliaia di Aziende grandi, piccole e micro, utilizzabile anche dai Liberi Professionisti.
I buoni pasto possono, infatti, essere acquistati e utilizzati anche da titolari di partita IVA e studi professionali associati, oltre che essere erogato a manager e soci dell'azienda. Una scelta che, oltre ai vantaggi fiscali, garantisce una drastica riduzione della gestione amministrativa, eliminando la necessità di raccogliere e contabilizzare fatture e ricevute fiscali.
Entro i limiti stabiliti dalla legge, i buoni pasto, al contrario delle indennità in busta paga, godono della totale esenzione fiscale e previdenziale in quanto non costituiscono reddito imponibile del lavoratore a ogni effetto.
VANTAGGI:
DISCIPLINA:
L’art. 51 del TUIR fissa la disciplina sulla “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” ampliando il novero dei compensi esclusi dall’imponibile, includendovi tra l’altro il c.d. “welfare aziendale”.
In particolare, “non concorrono a formare il reddito”; (art. 51, comma 2, lett. c) “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”
E di seguito nel comma 3-bis stabilisce: “Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
TRATTAMENTO FISCALE:
IRPEF
I Buoni Pasto sono esenti da oneri fiscali e non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente fino ad un valore massimo giornaliero di € 4,00 per i buoni cartacei e di € 8,00 per i buoni in formato elettronico (Legge di Stabilità 2020 che modifica l’Art. 51, comma 2, lett. c del T.U.I.R.).
IRES
Il costo del Buono Pasto è interamente deducibile dal reddito d’impresa purché inerente il “servizio sostitutivo di mensa” (Art. 95 del T.U.I.R. e come chiarito dalla C.M. n.141/98).
IMPOSTE INDIRETTE:
IVA
Integralmente detraibile (DL 25 giugno 2008 n.112), si applica con l’aliquota del 4% per le Aziende e del 10% per i liberi professionisti.