Amministratori e soci lavoratori: diritti e limitazioni sui buoni pasto

Feb 19, 2024 | Buoni Pasto

Indice

  1. Introduzione
  2. Differenze tra amministratori con partita IVA e amministratori con busta paga
  3. Buoni pasto per i soci lavoratori

Introduzione:
Oggi rispondiamo a una semplice domanda: gli amministratori e i soci lavoratori possono godere dei buoni pasto? 
In generale, sia gli amministratori che i soci lavoratori possono usufruire di strumenti di welfare come buoni pasto e fringe benefit, ma è importante considerare alcune condizioni specifiche.

Differenze tra amministratori con partita IVA e amministratori con busta paga

È essenziale distinguere due tipi di amministratori: quelli con partita IVA che svolgono attività simile alla società e quelli con busta paga, senza partita IVA, non impegnati in attività professionale simile.

Nel caso di amministratori senza partita IVA, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con limitazioni simili a quelle dei dipendenti (art. 50 TUIR). Per questa ragione, i compensi, i fringe benefit e i buoni pasto per questi amministratori seguono le norme dell’art. 51 del TUIR, con le stesse esenzioni fiscali e contributive fino a determinati importi giornalieri, dei lavoratori dipendenti.

Gli amministratori con partita IVA, invece, svolgendo attività simile a quella della società, non potranno ricevere il compenso con la busta paga, ma lo potranno fare solo emettendo fattura. In questo caso, viene meno il vantaggio fiscale per l’amministratore, infatti, i buoni pasto inseriti in fattura non sono deducibili, rappresentando reddito imponibile dello stesso.

Buoni pasto per i soci lavoratori

I soci lavoratori possono ricevere buoni pasto se lavorano nell’azienda e ottengono un compenso attraverso un regolare rapporto di lavoro-collaborazione.

Quando, invece, l’assegnazione di buoni pasto ai soci lavoratori avviene nell’ambito della ripartizione di utili fra gli stessi, quanto corrisposto dalla società al socio non costituisce un compenso, ossia il corrispettivo di una specifica prestazione svolta.

In questo caso, i buoni pasto concorrono alla formazione del reddito del socio.

I buoni pasto assegnati ai soci lavoratori a seguito di ripartizione di riserve o fondi assimilati al capitale sociale (non utili, quindi), avrebbero solo valore patrimoniale e, non producendo ricchezza, sono senza implicazioni fiscali. Anche un’assegnazione per pura liberalità da parte dell’assemblea non avrebbe rilevanza fiscale.

Tuttavia, è importante rilevare che operando il principio della presunzione legale di distribuzione di utili, previsto dall’art. 47, comma 1, TUIR, ciò porterebbe a riqualificare automaticamente in utili la distribuzione ai soci lavoratori, rendendola soggetta a tassazione. In queste circostanze, i buoni pasto, indipendentemente dalla causa sottesa alla loro erogazione, concorrono alla formazione del reddito del socio secondo l’art. 47, comma 3, TUIR.

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