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Buoni pasto per le “collaborazioni non subordinate”: Collaborazioni Specialistiche e Volontariato

 
 

Un altro risvolto interessante della normativa riguardante l’utilizzo dei Buoni Pasto, è la possibilità di adoperarli anche per forme di lavoro “non subordinato”; ciò accade, per esempio nel caso di Studi di Ingegneria, di Architetti, Avvocati o altro; oppure, nell’ambito del volontariato.

È essenziale, però, che sussista un vero e propio rapporto/contratto di collaborazione tra il professionista (medico ingegnere o altro), legato ad es. ad un progetto o altro tipo di impegno e l’impresa.

In questo caso, nulla osta a che l’azienda gli fornisca i buoni pasto come forma di rimborso delle spese sostenute per alimentarsi durante l’orario di lavoro.


  • È  la Società che acquista i Buoni Pasto e li eroga a favore dei propri Collaboratori, anche se non subordinati.
  • È essenziale l’esistenza di un “rapporto di collaborazione” fra la Società ed il Professionista.

“ESTRATTO NORMATIVA ART. 285 D.P.R. 207/2010 “SERVIZI SOSTITUTIVI DIMENSA”:

1.I buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione neiconfronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, NONCHE' DAI SOGGETTI CHE HANNO INSTAURATO CON IL CLIENTE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ANCHE NON SUBORDINATI;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.


I buoni pasto riportano:


a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;”

 
 
 

L’esplicito riferimento a “forme di collaborazione NON SUBORDINATA, suggerisce di estendere lo spettro dei potenziali utilizzatori, comprendendo, oltre alle forme di collaborazione, che traggono origine dalla comune tipologia dei contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato (apprendistato, a tempo determinato, a tempo parziale, in somministrazione, a chiamata, ecc.), anche coloro i quali utilizzano differenti tipi contrattuali quali, ad esempio, il contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Il riferimento va in particolare a quella categoria di professionisti impegnati in uno stabile rapporto di collaborazione per la cura di interessi che richiedono prestazioni ad alta specializzazione (es. avvocati, revisori contabili, medici, consulenti del lavoro, commercialisti ecc.).

Infatti, l’espressione utilizzata rende di per se sufficiente la semplice sussistenza di un mero rapporto di collaborazione senza ulteriori specificazioni (es. il carattere continuativo o coordinato della collaborazione stessa) e, soprattutto, senza che la collaborazione debba essere necessariamente ricondotta entro la cornice del lavoro subordinato.

Ciò permette di estendere l’utilizzo dei buoni pasto, in primo luogo a “co.co.co”, “lavoratori a progetto”, “lavoratori occasionali” e tutti coloro i quali siano legati all’azienda da un vincolo contrattuale di tipo parasubordinato.


IN CONCLUSIONE:

Il riferimento a “un rapporto di collaborazione anche non subordinato” contenuto nel decreto, permette di estendere l’utilizzabilità del buono pasto anche oltre le forme di collaborazione appena citate, sino ad includere le tipologie contrattuali proprie del lavoro autonomo, fra le quali, in primo luogo, il contratto di prestazione d’opera intellettuale strutturato in forma di consulenza stabile o di compartecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società ovvero a commissioni o collegi aziendali di varia natura. In questi casi anche la prestazione del lavoratore autonomo viene ad inserirsi nell’ambito di un rapporto di collaborazione che normalmente coinvolge in modo stabile i livelli più alti dell’organizzazione aziendale.