Come sappiamo, a partire dalla legge di bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) sono state introdotte importanti novità in materia di Premi di Risultato (PdR).
Il meccanismo prevede, in sintesi, la possibilità di istituire premi di risultato; ovvero, somme di ammontare variabile riconosciute ai lavoratori in seguito al raggiungimento di precisi obiettivi di produttività, redditività, efficienza, qualità e innovazione.
Per il 2017 la Legge di bilancio prevede che la platea dei beneficiari sia elevata ai percettori di un reddito di lavoro dipendente pari a 80.000 euro.
Inoltre, la soglia massima del premio di risultato viene alzata ad euro 3.000, ulteriormente incrementabile ad euro 4.000 se l'impresa ha previsto di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nella propria organizzazione.
Alle somme erogate sotto forma di premio di risultato viene applicata l'imposta sostitutiva del 10%, che ricomprende non solo l'Irpef, ma anche le addizionali regionali e comunali.
E' confermata, inoltre, la possibilità per i lavoratori di sostituire, in tutto o in parte, l'ammontare del premio di risultato con il pacchetto di prestazioni welfare messo a disposizione dall'impresa.
In tal caso, optando per la conversione del premio in welfare, l'importo speso in beni e servizi di utilità sociale non è più soggetto ad imposta sostitutiva, ma gode di totale esenzione fiscale e contributiva.
A tal proposito è interessante segnalare come i buoni pasto e i buoni regalo siano ricompresi tra i servizi welfare che un’Azienda può offrire, all’interno di un PdR, in alternativa all’erogazione del premio in denaro.
In estrema sintesi, viene introdotta la possibilità di utilizzare i Buoni Pasto in sostituzione del cosiddetto “premio di risultato”; ciò sfruttando la completa detassazione dei Buoni Pasto, porta un risparmio in termini fiscali essendo il premio di risultato soggetto ad una tassazione (ridotta) pari cmq, al 10%.
Fondamentale il chiarimento intervenuto con la Circolare 28E dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016.
ESTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 28E DEL 15/6/2016
3.2 Benefit di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR
“Il lavoratore può sostituire il premio di risultato, nel limite di 2.000/2.500 euro, con prestazioni sostitutive del servizio di mensa, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR. In tali ipotesi, la conversione dei premi di risultato in buoni pasto - con quota esente giornaliera fino ad euro 5,29 se in formato cartaceo, ovvero fino ad euro 7 se in formato elettronico – deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, unitamente ai chiarimenti illustrati dalla scrivente con precedenti documenti di prassi (tra l’altro, circolare 326 del 1997 e ris. n. 63 del 2005).
Analogamente, in caso di sostituzione del premio con l’indennità sostitutiva di mensa, devono essere rispettati le condizioni e i limiti previsti dalla citata lettera c) dell’articolo 51
(cfr., anche, circolare 326 del 1997 e risoluzione n. 41 del 2000)”.
LAgenzia delle Entrate “ammette”, quindi, la possibilità di utilizzo del buono pasto per la corresponsione del premio di risultato, aprendo nuovi scenari legati alle possibilità di utilizzo dello stesso.
Allo stesso tempo dovranno essere comunque rispettate le norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa (es. categorie omogenee e limite giornaliero).
Per aziende che non utilizzano i ticket, o li usano con valori giornalieri limitati, può trattarsi di una possibilità in più di corresponsione, semplice ed economica, e probabilmente, decisamente apprezzata dai dipendenti.
In ogni caso, dato la mancanza di precisi chiarimenti in materia, è bene avere un’interpretazione stringente dei vincoli normativi.
Quindi i buoni pasto potranno essere corrisposti a tutti i dipendenti in funzione del numero di giorni lavorati (per l'anno cui fa riferimento il premio) fino alla corresponsione del valore pari al premio di risultato o fino al limite massimo imposto dalla normativa.
Eventuali differenze potranno essere gestite con buoni regalo (sempre entro il limite massimo di € 258,23/anno) o con altri strumenti di welfare.
Nel caso l’Azienda non abbia mai usato i buoni pasto, per premi entro i 1.000/1.100 euro, questi possono sicuramente essere uno strumento semplice ed efficace per sfruttare le possibilità offerte dalla nuova normativa.
Approfondimenti:
Buoni Pasto:
Buoni Regalo:
Welfare 2.0: