La legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) conferma ed estende con coerenza le linee di azione avviate, in materia di welfare aziendale e conciliazione famiglia-lavoro, a partire dalla Legge di Stabilità 2016.
Questi interventi hanno reso strutturale l'istituto del premio di risultato (PdR) e introdotto la possibilità di usufruire della totale esenzione fiscale e contributiva (nei limiti di legge) per un variegato insieme di beni, prestazioni e servizi di utilità sociale (ivi compresi quelli di cui all'art. 100 Tuir) riconosciuti alla popolazione aziendale non solo su base volontaria/occasionale, bensì anche attraverso accordo collettivo/regolamento aziendale (Piano Welfare Aziendale o PWA).
La legge di stabilità 2017, prevede infatti, l’ulteriore potenziamento del “Premio di Risultato”.
Viene ampliato, inoltre, il ventaglio dei beni e servizi ricompresi nell’art.51 del TUIR, includendo tutti i servizi per l’infanzia e aprendo ai servizi di cura per familiari anziani o non autosufficienti.
PDR:
Il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente per poter accedere alla tassazione agevolata del Premio di Risultato passa da €50.000 a €80.000, allargando di molto la platea dei beneficiari.
Inoltre, la soglia massima del premio erogabile viene alzata a €3.000, ulteriormente incrementabile a €4.000 se l'impresa ha previsto di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nella propria organizzazione (2.000/2.500 nel 2016).
Ma la maggiore novità in tema di welfare risiede nella possibilità di ricorrere senza più alcun limite di spesa (ai fini della totale esenzione) ai contributi alle forme pensionistiche complementari e ai contributi di assistenza sanitaria a beneficio della popolazione aziendale, nel caso in cui a tali prestazioni abbia optato il dipendente in sostituzione (parzialmente o per l'intero) del premio di risultato.
Approfondimenti:
Buoni Pasto:
Buoni Regalo:
Welfare 2.0:
È tuttora previsto che detti contributi non costituiscano reddito di lavoro dipendente solo fino ad una soglia predefinita: euro 5.164,57 per le forme di previdenza complementare (art. 8, co. 4 e 6, D.Lgs. 252/2005) e euro 3.615,20 per l'assistenza sanitaria (art. 51, co. 2, Tuir).
La Legge di bilancio 2017 toglie questi limiti in relazione ai contributi alle forme pensionistiche complementari e ai contributi di assistenza sanitaria cui il dipendente abbia optato in sostituzione del premio di risultato.
Dunque, quand'anche l'importo dei contributi versati dal datore di lavoro a titolo di previdenza complementare e di assistenza sanitaria, per effetto della decisione dei lavoratori di spostare il proprio premio variabile verso queste forme di welfare aziendale, superasse l'ammontare massimo previsto dalla vigente normativa fiscale, l'intero valore (anche quello eccedente la soglia massima) si considera esente.
Welfare Aziendale: (PWA)
La Legge di bilancio 2017 incrementa il paniere di beni e servizi inclusi tra le forme di welfare aziendale che non costituiscono reddito di lavoro dipendente, ricomprendendovi i contributi e premi versati dall'impresa per prestazioni, anche in forma assicurativa, che hanno ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. Il riferimento, alla luce del rinvio al D.M. 27 ottobre 2009 n. 12, è alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni sociali, tra cui l'assistenza tutelare, l'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, l'aiuto domestico familiare e la promozione di attività di socializzazione. Il tutto, sia con riferimento all'assistenza della persona a domicilio, sia all'assistenza presso strutture residenziali e semi-residenziali.
La Legge di bilancio chiarisce infine, che i contratti collettivi legittimati alla introduzione delle citate misure welfare sono quelli che si sviluppano a tutti i livelli, ovvero: accordi interconfederali, contratti collettivi nazionali di lavoro, contratti territoriali e, evidentemente, accordi aziendali.