Una delle poche regole previste dalla normativa a carico degli utilizzatori dei buoni pasto prevede il divieto di cumulo degli stessi per una singola spesa.
Questa regola, valida sia per il buono cartaceo sia, elettronico è da sempre, ampiamente disattesa da utilizzatori ed esercenti.
Ora, sembra ormai certo il definitivo superamento di tale imposizione (peraltro mai veramente applicata).
Il Consiglio di Stato ha pubblicato lo sc. 3 febbraio 2017, il parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico sui servizi sostitutivi di mensa tramite erogazione dei buoni pasto (art. 144 del codice dei contratti pubblici).
Il parere condivide la ratio generale dell’intervento, ispirata all’aumento della concorrenza e delle possibilità di fruizione del servizio da parte dell’utenza.
Il parere si sofferma, tra l’altro, sul superamento del divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato.
Il nuovo decreto consente di cumulare l’utilizzo dei buoni entro il limite di 10.
Il Consiglio di Stato condivide il principio, che è frutto di un accordo con le parti sociali e recepisce una esigenza diffusa, dovuta ai costi effettivi del pasto rispetto al valore dei buoni.
Suggerisce però una “pur lieve riduzione” del limite dei 10, al fine di evitare “effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi” e rischi legati al possibile “snaturamento delle caratteristiche del buono pasto”, che resta un titolo “rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa” e non può essere utilizzato come “una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante”.
Il parere condivide la scelta di non introdurre, per i titoli “non elettronici”, l’obbligo di indicazione sul buono del nominativo del titolare. È una scelta che segue una “apprezzabile ottica di semplificazione” e che non pregiudica le finalità di accertamento, assicurate comunque dall’obbligo di firma del titolare al momento dell’utilizzo.
Viene in questo modo, finalmente sanata la situazione di diffusa e generale irregolarità cui questa regola ha dato luogo da sempre.
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