Un aspetto, spesso, sottovalutato dai Liberi Professionisti e, a volte, dai loro Consulenti, è che Il Buono Pasto, rappresenta una soluzione comoda e fiscalmente efficace anche per loro, titolari di Partita IVA.
La normativa, infatti, prevede l’utilizzo dei Buoni Pasto anche per coloro che non si avvalgono di dipendenti, permettendo di detrarre il 75% delle spese e tutta l’IVA (al 10% come da d. l. 112/2008, art. 83, comma 28 bis), fino ad un importo massimo pari al 2% complessivo del fatturato.
I principali riferimenti normativi sono rintracciabili nei seguenti atti:
d. l. 25 giugno 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133
E successivamente 2 Circolari dell’Agenzia delle Entrate
Circolare n 53/e del 5 settembre 2008
Circolare n° 6/e del 3 marzo 2009
Attraverso le quali sono stati forniti chiarimenti in merito alle modifiche normative apportate al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande, introdotte dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del, già citato d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Com’è noto, l’art. 83, commi 28-bis e 28-ter, del decreto-legge modificando l’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, ha eliminato, con effetto dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni alberghiere e di ristorazione.
L’ intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040.
Si rammenta, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto di molto l’ambito di applicazione
L’IVA detraibile non può, naturalmente, costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.
A questa novità fa però da contraltare la modifica (introdotta dal successivo comma 28-quater, dell’art. 83) al regime di deducibilità dei costi relativi alle prestazioni alberghiere e di ristorazione ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo, controbilanciando così l’apertura concessa alla detraibilità dell’IVA.
DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO:
In materia di imposte sul reddito, l’articolo 83, comma 28-quater, del decreto-legge, introduce restrizioni alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione.
A tal fine modifica l’articolo 54, comma 5 del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo e l’articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico, concernente la determinazione del reddito d’impresa.
Per il reddito di lavoro autonomo, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge, l’articolo 54, comma 5, primo periodo, del TUIR risulta così formulato: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Si introduce, quindi, un ulteriore limite di deducibilità, in quanto si stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – purché inerenti all’attività artistica o professionale - rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento (come da precedente formulazione) e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta .
Considerato che la disposizione assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza.
Lo stesso comma 5 dell’articolo 54 del TUIR ne consente la deducibilità nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Si ritiene quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge in materia di IVA non riguardano, tuttavia, le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Approfondimenti:
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